La bufala dei siti e-commerce chiusi 12 giorni all’anno.

Gira in questi giorni la notizia che il Senato sta discutendo un disegno di legge già approvato alla Camera che prevede 12 giorni obbligatori di chiusura per le aziende del commercio.

È tutto vero, ma anche no.

Andiamo con ordine, il provvedimento in duscussione è esattamente questo: DDL S. 1629.

Questo disegno di legge ripristinerebbe delle giornate di chiusura obbligatoria modificando direttamente la legge che aveva abolito ogni obbligo di chiusura. I giorni sarebbero esattamente

  1. il 1º gennaio, primo giorno dell’anno;
  2. il 6 gennaio, festa dell’Epifania;
  3. il 25 aprile, anniversario della Liberazione;
  4. la domenica di Pasqua;
  5. il lunedì dopo Pasqua;
  6. il 1º maggio, festa del lavoro;
  7. il 2 giugno, festa della Repubblica;
  8. il 15 agosto, festa dell’Assunzione della beata Vergine Maria;
  9. il 1º novembre, festa di Ognissanti;
  10. l’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione;
  11. il 25 dicembre, festa di Natale;
  12. il 26 dicembre, festa di santo Stefano.

(nota a margine, in uno stato laico i 2/3 delle “feste comandate” sono cattoliche)

Ogni esercente poi potrebbe dire che chiude solo per la metà di quei 12 giorni con una semplice comunicazione al comune. E questa dunque è la prima storpiatura.

Vediamo però come ci si dovrà comportare negli altri 6 giorni.

La legge che liberalizzava tutte le aperture è il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, la sua conversione in legge e tutte le modifiche successive fino a quella del Governo Monti che ha portato il testo a questa versione vigente (comma 1, lettera D-bis è quella che ci interessa).

Lo stesso articolo fa riferimento esplicito alle “attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114” (ricordo benissimo che ero su un ETR 500 diretto a Roma quando lessi la prima volta questa norma, ma ora non c’entra).

Ora se andiamo a vedere l’art. 11 di questa norma (l’unico che fa riferimento ad orari di apertura e relativi limiti) è chiaramente indicato che si parla di negozi e non di siti.

Di siti infatti si parla nell’art. 17 (per la prima volta si stabilisce una registrazione anche per le aziende dell’e-commerce, il famoso modello COM6bis che non esisteva ancora quando ho iniziato a vendere in rete) mentre di macchinette automatiche nell’art. 16.

Anche perché se le aziende di vendita fuori dai locali commerciali fossero state soggette ai limiti di orari che la legge prescrive per i negozi avremmo avuto dei siti che chiudevano alle 22 per riaprire l’indomani alle 7. Cosa che non è mai stata.

Il DDL in discussione al Senato coinvolge (e su questo ognuno porterà avanti le proprie idee) solo gli esercizi commerciali brick & mortar e non le altre forme di commercio.

Capisco però che farlo credere sia utile per chi campa di pubblicità e per cui ogni lettore è un guadagno.

un cattolico

«(nota a margine, in uno stato laico i 2/3 delle “feste comandate” sono cattoliche)»

Considerando che anche il 1° gennaio è festa cattolica (Maria Santissima Madre di Dio), la percentuale è anche più alta: 3/4. Anche se c’è da dire che sia il Lunedì dell’Angelo che Santo Stefano non sono affatto feste di precetto, anzi liturgicamente parlando non sono neppure feste né tantomeno solennità (c’è infatti una comune messa feriale). E nonostante ciò ogni anno puntualmente il prete ricorda ai fedeli che il lunedì di Pasquetta non c’è precetto 🙂

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