S. di vista.

Il blog di Stefano Scardovi & C.

Il cabarettista tecnico.

Alla provocazione del quotidiano leghista il Presidente del Consiglio Mario Monti risponde:

Pur non essendo ovviamente tenuto a fornire informazioni di questa natura – nello spirito di reciproca e crescente fiducia che avverto nei rapporti con i cittadini del Nord – intendo informare gli eventuali lettori de La Padania che una delle affermazioni figuranti nell’articolo («non risulterebbero dichiarazioni di Monti per proprietà in Svizzera») è corretta. Infatti né io, né i miei familiari possediamo proprietà in Svizzera. È vero che da molti anni uso trascorrere le vacanze estive a Silvaplana, solitamente in agosto (ma talvolta negli ultimi giorni di luglio, perché i nipotini – come i nonni – amano gli spettacolari fuochi d’artificio del 1° agosto). Ma l’appartamento è preso in affitto. Sperando di potervi trascorrere anche quest’anno almeno qualche giorno malgrado gli accresciuti impegni, resto a disposizione per ogni altra informazione che venisse ritenuta di primario interesse pubblico.

Secondo me neppure in uno spettacolo comico di Zelig si riuscirebbe a mettere un insieme di battute a raffica del genere:

  1. cara Lega, stai attenta che i tuoi elettori te li stai giocando e li sto guadagnando io;
  2. infatti le persone che si stanno rendendo conto di ciò che dite smettono di leggere il vostro giornale;
  3. se dichiaro che non ho case in Svizzera, come dite anche voi, è vero;
  4. è vero che vado in vacanza in Svizzera, a Silvaplana (e qui la maggior parte della gente userà Google Maps per sapere dove si trova, non è la principale località turistica della confederazione);
  5. infatti qui, dove vado con i miei nipotini la massima attrazione sono i fuochi d’artificio del 1° agosto, non ci sono festini strani;
  6. però quest’anno devo rimettere in sesto un Paese che mi è stato lasciato un po’ trasandato e quindi forse non riesco;
  7. come potete vedere avete creato una tempesta in un bicchiere da grappa, però se avete altre curiosità sapete dove trovarmi.

Una persona come Monti è capace di usare le parole, sarebbe il caso di imparare a farlo anche da parte di chi vuole fargli opposizione se non si vogliono rischiare magre figure.

La sintesi e l’italiano.

Si dice che Gianni Riotta sia un giornalista. Malgrado questo non ha un buon rapporto con l’italiano o perlomeno con la sintesi prevista dall’utilizzo del mezzo.

Nessuno si fa trapanare denti giudizio da citizen dentist e citizen journalist possono essere strumentalizzati con pericoli per informazione
@riotta
gianni riotta

Non mi risulta che alcuno sia obbligato a prendere in mano Twitter per scrivere un pensiero ampio che richiede più di 140 caratteri, semmai poi si farà un richiamo da Twitter al contenitore più capiente.

Non è invece consentito maltrattare così una lingua per esprimere un concetto, non è un telegramma in cui si da rapida conferma di un’informazione già nota e condivisa.

Mi sembra la barzelletta dell’uomo genovese che doveva organizzare il funerale della moglie, ve la racconto nel caso non la sapeste o ricordaste.

Ad un uomo di Genova muore la moglie e si reca dall’impresa funebre per organizzare il funerale.

Alla richiesta dell’addetto si appresta a mettere giù il manifesto funebre. “Oggi è venuta meno Marta, la luce dei miei occhi per per anni mi ha accompagnato…” L’addetto lo ferma facendo notare che il manifesto ha un costo di cinque euro a parola.

La nuova stesura allora fu “Morta Marta.” L’addetto intervenne nuovamente dicendo che le prime cinque parole sono comunque comprese nel costo del manifesto.

Fu così che la stesura finale recitava: “Morta Marta. Vendo Panda rossa.

Ok, non vi sarà piaciuta ma rende comunque l’idea. Non sempre si può contrarre un concetto e non sempre si può fare uno zibaldone come quello di Riotta.

Ed un professional journalist dovrebbe sapere queste cose meglio di noi citizen.

E se proprio dovessi togliermi un dente del giudizio (piuttosto che trapanarlo) è vero che mi rivolgerei ad un dentista professionista, ma magari chiederei informazioni ad un cittadino che quel dentista conosce piuttosto che ad un giornalista molto spesso incompetente quando non deliberatamente trascrittore di comunicati stampa.

(via: Mantellini)

Non si smentiscono mai.

Pare che il Governo si appresti a porre la fiducia sulla norma sulle intercettazioni.

Per quanto io possa essere d’accordo su un uso molto più ottimizzato e soprattutto riservato solo ed esclusivamente ai magistrati senza che queste intercettazioni possano uscire dai palazzi di giustizia c’è il solito passaggio nel testo sull’obbligo di rettifica che va a colpire anche i blog.

L’articolo reciterebbe infatti:

Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.

Ora la cosa è alquanto ridicola per la formulazione data e sostanzialmente non porterà nessun vantaggio ai richieditori richiedenti di rettifica professionali.

Leggendo bene il testo possiamo facilmente desumere che:

  1. Rettifica entro 48 ore dalla richiesta, come si fa la richiesta? Deve essere tracciabile? Ritengo di sì, dunque mail PEC (che i privati cittadini non sono obbligati ad avere e che comunque sconsiglio di pubblicare sul blog anche per evitare spam certificato) oppure raccomandata cartacea o telegramma. E finché non firmo per ricevuta non possono pretendere la rettifica. Sarebbe troppo facile altrimenti dire di aver mandato una richiesta di rettifica.
  2. (ancora più interessante di 1.) le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate on le stesse caratteristiche [...] dunque nessun obbligo di modificare in alcun modo il post originale ma la completa possibilità di realizzare un nuovo post contenente le ulteriori informazioni e/o smentite con un link al primo (che invece pare non essere obbligato a contenere un link al secondo). In buona sostanza mentre il primo mantiene ed aumenta la sua visibilità grazie al link del secondo e magari essendo stato ottimizzato sul lato SEO il secondo potrebbe essere meno appetibile dai motori di ricerca perché il vincolo è, ovviamente, sul solo sito che deve presentare la smentita grande quanto l’originale.

Io fossi in voi colleghi blogger non mi preoccuperei granché, hanno fatto l’ennesima legge paragonando internet alla TV (dove ovviamente la smentita non può essere la modifica di ciò che è già andato in onda) ed almeno questa volta è una buona notizia.

Voi cosa ne pensate?

Diritto all’astensione.

Siamo fuori campagna elettorale (in particolar modo referendaria) ma mi voglio appuntare questa frase ed il suo contrario apparse nel medesimo giornale.

Stavo infatti cercando informazioni sui referendum sul nucleare del 1987 quando dall’archivio storico di Repubblica è uscita questa affermazione scritta la domenica mattina delle consultazioni (neretto mio):

Dire il sabato sera, di andare tutti a votare, alla vigilia di una competizione elettorale referendaria, in cui l’ astensione ha un ruolo decisivo per la sua riuscita o meno, è una violazione della legge. Milioni di italiani intendono difatti avvalersi oggi e domani del diritto del non-voto ed è semplicemente assurdo che il Fantastico di Celentano in qualche modo glielo contesti o rimproveri.

Spiace che lo stesso giornale abbia completamente cambiato idea quando Corrado Augias arriva a dire (sempre miei i neretti):

Subito è partito il coro delle gerarchie vaticane e dei politici “devoti” per cercare di condizionare la Consulta, con il solito anatema contro la magistratura che vorrebbe invalidare per via giudiziaria il “volere del popolo”. Non contenti di avere a suo tempo fatto fallire i referendum con lo squallido trucco di invitare i propri seguaci all’ astensione, appropriandosi così anche del non voto di quella grande parte di gente che diserta le urne per altri motivi.

Mentre nel 1987 l’astensione nel voto referendario era un diritto, nel 2010 (ma già prima del referendum stesso nel 2005) la stessa azione era diventata uno squallido trucco ad uso esclusivo degli avversari cattivi.

Social astronauta.

Penso che tutti sappiate che l’astronauta italiano Paolo Nespoli è nello spazio.

Quello che forse non tutti sanno è che ha un account Twitter specifico per la missione.

Per il fatto che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi molti mezzi di informazione (in primis l’ANSA) hanno diffuso un account sbagliato.

Qualcuno forse l’aveva sospettato, altri si domandavano magari perché mi importasse tanto di questa vicenda cui, dicevo, ero estraneo. La maggior parte penso se ne infischiasse del tutto.

Ebbene sì, sono stato io a registrare il fake account senza underscore.

L’ho fatto per evitare che lo facesse qualche malintenzionato per spammare le decine di utenti che, anche dopo la pubblicazione delle indicazioni dell’account giusto, continuano a sottoscrivere il “mio” account: 62 nell’istante in cui scrivo questo post.

Quello che vedete nello screenshot qui accanto è questo twit in cui un astronauta, uno che ora è nello spazio a viaggiare a 28mila kilometri orari, ringrazia me, uno sconosciuto sul pianeta azzurro che sta laggiù. D’accordo, l’ha spedito che era ancora a Baikonur ma è stato quello subito prima di chiudere il portatile e metterlo in macchina sul missile spaziale!

Ecco, al prossimo che mi chiede cosa è Twitter gli faccio leggere questo post secondo me più significativo che un deputato che twitta votando la fiducia al governo.

Ecco, sappiate che sono orgoglione di me, del poco che ho fatto. E che ho risposto al grazie di Paolo Nespoli con questo.

Par condicio.

Internet fornisce certamente molte opportunità a tutti.

Ad esempio ora il mio post sul nuovo codice della strada e casco per la bici compare in prima pagina (se non in prima posizione) con molte combinazioni di keyword nonché, come di mostra lo screenshot qui a lato, anche in bella compagnia.

Più che del numero di emittenti televisive nelle mani del Presidente del Consiglio i politi dovrebbero interessarsi al miglioramento dell’accesso alla rete.

Il problema però è che poi loro stessi dovrebbero essere in grado di accedervi per sfruttare al meglio le opportunità che la rete offre.

Postina privata nasconde 14.000 lettere.

Dal TG1 di oggi è evidente che la postina che aveva occultato 14.000 lettere appartiene al servizio privato TNT Post. Anche dalla scatole rinvenute si vede il classico “francobollo” dell’azienda comprensivo di codice a barre.

Le fonti di Google news invece parlano del caso evitando accuratamente di citare l’azienda di spedizioni, magari nella speranza di poter trovare un nuovo partner visto che dalle Poste sono scomparse le tariffe estremamente agevolate per l’editoria.

La cosa che più mi meraviglia però è che TNT Post chiama questo servizio “Formula certa”.

Sul loro sito si può infatti leggere:

Formula Certa®, grazie alla tecnologia satellitare, traccia il percorso di ogni singola busta e permette di rilevare oggettivamente il luogo, la data e l’ora di consegna. In questo modo è possibile assicurare certezza di recapito, certificazione della consegna e il controllo via web di ogni fase del recapito.

Dunque cosa esattamente è andato storto al punto di far scomparire 14.000 (quattordicimila) lettere senza che nessuno se ne accorgesse?

La postina dovrebbe averle scansionate agli indirizzi giusti, altrimenti uno qualunque dei mittenti di quelle corrispondenze andando a verificare luogo e data di consegna si sarebbe immediatamente accorto che qualcosa non andava.

Ripeto, cosa non è andato come doveva?

Codice della strada e casco obbligatorio in bicicletta.

Un po’ tutti abbiamo sentito che con l’inizio di agosto è entrato in vigore il nuovo codice della strada con pene insasprite per certe violazioni.

Chi ha la patente da meno di 3 anni non può assolutamente bere alcolici prima di mettersi alla guida (e questo mi pare giusto).

Chi investe un pedone sulle strisce viene sanzionato con la rimozione di 8 punti dalla patente (e qui ci sono dei casi in cui sono i pedoni in buona sostanza a buttarsi sotto le auto ma in linea di massima sono d’accordo).

E poi c’è la norma che impone l’uso del casco in bicicletta per i ragazzi fino a 14 anni.

Ma siamo sicuri che ci sia?

Basta dare un’occhiata in questo istante a google news per vedere come i primi due risultati dicano uno l’esatto contrario dell’altro (clicca la foto per ingrandire).

In buona sostanza entrambi gli articoli sono del due agosto, dunque non dovrebbero far riferimento a versioni differenti del provvedimento, parlano del casco per i ragazzi under 14. Il primo dice che è obbligatorio mentre il secondo dice che questo obbligo è stato rimosso in sede di approvazione definitiva.

Non sono d’aiuto neppure i siti governativi, cercando sul sito del MIT (che non è il MIT di Boston e neppure l’ex Ministero per l’Innovazione Tecnologica bensì il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gloria del riciclaggio pure degli acronimi) nella sezione normativa cercando Codice della Strada il risultato più attuale è del 1998. Utilissimo.

Non manca invece il bel comunicato stampa in merito all’approvazione definitiva del Senato.

Passando dal sito del Senato sono stato rediretto sul portale Normattiva (la doppia T non è un refuso) dove in evidenza c’è effettivamente il nuovo Codice della Strada (e scopro che è la Legge 120 del 29/07/2010), ma non il testo del provvedimento se non dopo una lunga ricerca. La ricerca mi porta sempre all’interno del medesimo portale al testo della legge che risulta ad oggi non ancora vigente con buona pace di tutto ciò che ci hanno detto i giornali e le TV.

Entrerà in vigore il 13 Agosto prossimo, basta dire che vogliamo leggere il testo a partire da quella data et voilà ecco il testo completo della legge.

Però anche questa versione è abbastanza incomprensibile, meglio prendere il Codice della Strada come sarà effettivamente dopo le modifiche apportate dalla legge 120 ovvero da quando entrerà in vigore il 13 Agosto prossimo:

Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli e’ fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, ((in conformita’ con i regolamenti emanati dall’Ufficio
europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e
con la normativa comunitaria))
.((80))
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche’ di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
(27)
2. Chiunque viola le presenti norme e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e’ disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo
e’ affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche’ utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
—————
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l’art. 33, comma 2)
che “Le disposizioni di cui all’articolo 171 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in
vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
————
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 28, comma 2)
che “Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 171 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge”.

Dunque nulla al riguardo dei caschi per chi va in bicicletta a nessuna età.

Non sarebbe molto meglio per lo stato informare correttamente e richiedere ai mezzi di comunicazione di massa altrettanta corretta informazione?

Qui non si tratta di obbligo di rettifica entro 48 ore di informazioni non corrette, qui si tratta di dare un’informazione corretta ai cittadini per evitare che commettano violazioni della legge o che al contrario siano soggetti a spese non indispensabili.

Sono l’unico che ha avuto questi dubbi?

Cominciamo bene.

Faccio un esempio. Se un eBook viene venduto a 10 euro, il 20% va subito all’ufficio Iva. Da 10 passiamo a 8. Da cui si deve detrarre il 30% , ovvero 2,4 euro, per spese e sconti  ai distributori di rete. Restano 5, 6 euro. Ovvero, la cifra su cui viene applicata la royalty proposta. All’autore, dunque, arrivano 1,4 euro lordi a download.. Se ne deduce che tutti guadagnerebbero molto più dell’autore: senza il quale non ci sarebbe l’eBook, perché bene o male la sostanza dell’ intero business è data dall’opera letteraria. In un accordo serio, l’autore dovrebbe prendere il cinquanta per cento e suddividere i proventi netti con l’editore. Altrimenti, bisognerebbe mettere in copertina il nome del maggior beneficiario dell’operazione, e scrivere che il romanzo in questione è firmato da Carlo Lucarelli e dall’Ufficio Iva”.

via Kataweb.it – Blog – Lipperatura di Loredana Lipperini » Blog Archive » DIRITTI E DOVERI DIGITALI. (via)

Se lo scopo di questa affermazione è di chiarire il principio iniziamo subito nel modo sbagliato.

Se il prezzo finale di un prodotto che sconta l’IVA ordinaria del 20% è di 10 euro avremo 8,33 euro di imponibile e 1,67 di IVA. Si deve fare lo scorporo dell’IVA, non scontarla.

Al passaggio successivo abbiamo gli “oneri di distribuzione”, qui il 30% è ottimistico (diciamo che è il costo minimo dal momento che si potrebbe arrivare anche al 40% vendendo tramite IBS o BOL).

Pur non essendo evidenziato dal testo qui sopra si decuce che all’autore va il 25% del prezzo del libro al netto degli oneri di distribuzione. Strano che pur essendo gli oneri inferiori alla distribuzione cartacea, la quota per l’autore sia calcolata sul valore netto degli oneri di distribuzione e non sul prezzo di copertina come molto spesso si fa per l’edizione cartacea.

Comunque ricapitolando sul prezzo di copertina di 10 Euro e mettendo in scalare IVA, distribuzione, autore, editore abbiamo:

  • 1,67 euro per lo Stato;
  • 2,50 euro per la distribuzione (grossomodo 0,42 per il sistema e 2,08 per la libreria);
  • 1,46 per l’autore;
  • 4,37 per l’editore.

Come è possibile dire che l’Ufficio IVA sia il maggior beneficiario dell’operazione quando sia la libreria che l’editore prendono di più?

Io sono piuttosto per l’utilizzo di un sistema trasparente per l’autore: l’importo del diritto d’autore non sia più basato su una percentuale del prezzo di copertina (o sul prezzo al netto degli oneri di distribuzione) ma fisso per ogni copia venduta con qualunque canale.

Per l’autore che si tratti di libro cartaceo, elettronico, audioCD non cambia assolutamente nulla, perché i diritti dovrebbero essere differenziati? La differenza di prezzo al pubblico è data dal costo differente per l’editore e per la rete distributiva, dunque la differenza di prezzo di copertina dovrebbe derivare solo da questo e non dal compenso all’autore.

Voi cosa ne pensate?