Internet fornisce certamente molte opportunità a tutti.

Ad esempio ora il mio post sul nuovo codice della strada e casco per la bici compare in prima pagina (se non in prima posizione) con molte combinazioni di keyword nonché, come di mostra lo screenshot qui a lato, anche in bella compagnia.

Più che del numero di emittenti televisive nelle mani del Presidente del Consiglio i politi dovrebbero interessarsi al miglioramento dell’accesso alla rete.

Il problema però è che poi loro stessi dovrebbero essere in grado di accedervi per sfruttare al meglio le opportunità che la rete offre.

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Due giorni fa i braccialetti Power Balance sono stati messi sotto inchiesta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per dubbi sulla loro efficacia scientifica.

Oggi a Roma ne sono stati sequestrati 25mila falsi.

Chissà quale differenza c’è nel principio di funzionamento?

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Un po’ tutti abbiamo sentito che con l’inizio di agosto è entrato in vigore il nuovo codice della strada con pene insasprite per certe violazioni.

Chi ha la patente da meno di 3 anni non può assolutamente bere alcolici prima di mettersi alla guida (e questo mi pare giusto).

Chi investe un pedone sulle strisce viene sanzionato con la rimozione di 8 punti dalla patente (e qui ci sono dei casi in cui sono i pedoni in buona sostanza a buttarsi sotto le auto ma in linea di massima sono d’accordo).

E poi c’è la norma che impone l’uso del casco in bicicletta per i ragazzi fino a 14 anni.

Ma siamo sicuri che ci sia?

Basta dare un’occhiata in questo istante a google news per vedere come i primi due risultati dicano uno l’esatto contrario dell’altro (clicca la foto per ingrandire).

In buona sostanza entrambi gli articoli sono del due agosto, dunque non dovrebbero far riferimento a versioni differenti del provvedimento, parlano del casco per i ragazzi under 14. Il primo dice che è obbligatorio mentre il secondo dice che questo obbligo è stato rimosso in sede di approvazione definitiva.

Non sono d’aiuto neppure i siti governativi, cercando sul sito del MIT (che non è il MIT di Boston e neppure l’ex Ministero per l’Innovazione Tecnologica bensì il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gloria del riciclaggio pure degli acronimi) nella sezione normativa cercando Codice della Strada il risultato più attuale è del 1998. Utilissimo.

Non manca invece il bel comunicato stampa in merito all’approvazione definitiva del Senato.

Passando dal sito del Senato sono stato rediretto sul portale Normattiva (la doppia T non è un refuso) dove in evidenza c’è effettivamente il nuovo Codice della Strada (e scopro che è la Legge 120 del 29/07/2010), ma non il testo del provvedimento se non dopo una lunga ricerca. La ricerca mi porta sempre all’interno del medesimo portale al testo della legge che risulta ad oggi non ancora vigente con buona pace di tutto ciò che ci hanno detto i giornali e le TV.

Entrerà in vigore il 13 Agosto prossimo, basta dire che vogliamo leggere il testo a partire da quella data et voilà ecco il testo completo della legge.

Però anche questa versione è abbastanza incomprensibile, meglio prendere il Codice della Strada come sarà effettivamente dopo le modifiche apportate dalla legge 120 ovvero da quando entrerà in vigore il 13 Agosto prossimo:

Art. 171.
Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di
ciclomotori e motoveicoli e’ fatto obbligo di indossare e di tenere
regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi
omologati, ((in conformita’ con i regolamenti emanati dall’Ufficio
europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa e
con la normativa comunitaria))
.((80))
1-bis. Sono esenti dall’obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i
passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa;
b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche’ di sistemi di ritenuta
e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
(27)
2. Chiunque viola le presenti norme e’ soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro
275,10. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente.
3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e’ disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo
e’ affidata al proprietario dello stesso.
4. Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul
territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire unmilione a lire quattromilioni.
5. I caschi di cui al comma 4, ancorche’ utilizzati, sono soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI.
—————
AGGIORNAMENTO (27)
La L. 7 dicembre 1999, n. 472 ha disposto (con l’art. 33, comma 2)
che “Le disposizioni di cui all’articolo 171 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, modificate dal presente articolo, entrano in
vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge”.
————
AGGIORNAMENTO (80)
La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l’art. 28, comma 2)
che “Le disposizioni del comma 1 dell’articolo 171 del decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1
del presente articolo, si applicano a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge”.

Dunque nulla al riguardo dei caschi per chi va in bicicletta a nessuna età.

Non sarebbe molto meglio per lo stato informare correttamente e richiedere ai mezzi di comunicazione di massa altrettanta corretta informazione?

Qui non si tratta di obbligo di rettifica entro 48 ore di informazioni non corrette, qui si tratta di dare un’informazione corretta ai cittadini per evitare che commettano violazioni della legge o che al contrario siano soggetti a spese non indispensabili.

Sono l’unico che ha avuto questi dubbi?

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Faccio un esempio. Se un eBook viene venduto a 10 euro, il 20% va subito all’ufficio Iva. Da 10 passiamo a 8. Da cui si deve detrarre il 30% , ovvero 2,4 euro, per spese e sconti  ai distributori di rete. Restano 5, 6 euro. Ovvero, la cifra su cui viene applicata la royalty proposta. All’autore, dunque, arrivano 1,4 euro lordi a download.. Se ne deduce che tutti guadagnerebbero molto più dell’autore: senza il quale non ci sarebbe l’eBook, perché bene o male la sostanza dell’ intero business è data dall’opera letteraria. In un accordo serio, l’autore dovrebbe prendere il cinquanta per cento e suddividere i proventi netti con l’editore. Altrimenti, bisognerebbe mettere in copertina il nome del maggior beneficiario dell’operazione, e scrivere che il romanzo in questione è firmato da Carlo Lucarelli e dall’Ufficio Iva”.

via Kataweb.it – Blog – Lipperatura di Loredana Lipperini » Blog Archive » DIRITTI E DOVERI DIGITALI. (via)

Se lo scopo di questa affermazione è di chiarire il principio iniziamo subito nel modo sbagliato.

Se il prezzo finale di un prodotto che sconta l’IVA ordinaria del 20% è di 10 euro avremo 8,33 euro di imponibile e 1,67 di IVA. Si deve fare lo scorporo dell’IVA, non scontarla.

Al passaggio successivo abbiamo gli “oneri di distribuzione”, qui il 30% è ottimistico (diciamo che è il costo minimo dal momento che si potrebbe arrivare anche al 40% vendendo tramite IBS o BOL).

Pur non essendo evidenziato dal testo qui sopra si decuce che all’autore va il 25% del prezzo del libro al netto degli oneri di distribuzione. Strano che pur essendo gli oneri inferiori alla distribuzione cartacea, la quota per l’autore sia calcolata sul valore netto degli oneri di distribuzione e non sul prezzo di copertina come molto spesso si fa per l’edizione cartacea.

Comunque ricapitolando sul prezzo di copertina di 10 Euro e mettendo in scalare IVA, distribuzione, autore, editore abbiamo:

  • 1,67 euro per lo Stato;
  • 2,50 euro per la distribuzione (grossomodo 0,42 per il sistema e 2,08 per la libreria);
  • 1,46 per l’autore;
  • 4,37 per l’editore.

Come è possibile dire che l’Ufficio IVA sia il maggior beneficiario dell’operazione quando sia la libreria che l’editore prendono di più?

Io sono piuttosto per l’utilizzo di un sistema trasparente per l’autore: l’importo del diritto d’autore non sia più basato su una percentuale del prezzo di copertina (o sul prezzo al netto degli oneri di distribuzione) ma fisso per ogni copia venduta con qualunque canale.

Per l’autore che si tratti di libro cartaceo, elettronico, audioCD non cambia assolutamente nulla, perché i diritti dovrebbero essere differenziati? La differenza di prezzo al pubblico è data dal costo differente per l’editore e per la rete distributiva, dunque la differenza di prezzo di copertina dovrebbe derivare solo da questo e non dal compenso all’autore.

Voi cosa ne pensate?

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La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso di alcune coppie gay che chiedevano la correzione del Codice Civile che pretende che a sposarsi siano un uomo ed una donna.

La Corte ha giustamente ricordato che l’Art. 29 della Costituzione parla di matrimonio e certamente a nessuno dei membri dell’Assemblea Costituente è mai passato per l’anticamera del cervello l’ipotesi di un matrimonio differente dai canoni classici.

Poi assurda l’ipotesi che questo limite sia incostituzionale per discriminazione. Come se io pretendessi di far rallentare tutti i corridori perché non riesco a stare al passo con loro.

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Visto che questo mio vecchio post riceve ancora diverse visite voglio segnalare a tutti i titolari di patente C e/o DK precedentemente al 20 aprile 2007 e non sono prossimi alla pensione che gli conviene fare un salto urgente presso una scuola guida per il rilascio del CQC: Carta di Qualificazione del Conducente.

A molti, me compreso, non servirà nell’immediato la possibilità di guidare professionalmente camion o autobus ma nella vita non si sa mai e quello che oggi costa 80 €, una foto e due firme dal prossimo 20 aprile, ma è meglio non aspettare così tanto perché poi ci sono i tempi tecnici, costerà la bellezza di 280 ore di corso fra teoria e guida con un costo di oltre 1000 €.

Se poi volete fare un salto voi direttamente alla motorizzazione con questo modulo potrete anche risparmiare.

Non dite che io non vi avevo avvisato.

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Se si iniziano a condannare i mezzi e non i responsabili, si arriverà a condannare il macellaio, che uccise il toro, che bevve l’acqua, che spense il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò.

via 30 seconds to Tambu · hate mail.

Direi la miglior analisi sulla sentenza contro i tre manager di Google.

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Non la canzone di Renato Zero, ma proprio l’azienda, mamma RAI.

L’anno scorso, a maggio, è morta mia nonna Guerrina (l’avevo scritto su twitter ma non è così facile recuperare il permalink, che in ogni caso non avrebbe valore aggiunto nel post odierno) storica abbonata RAI, avrebbe pagato il canone anche una volta alla settimana e quando si avvicinava la fine dell’anno era frenetica non volendo capire che il pagamento si faceva comunque a gennaio.

Ora però è evidente che non lo possa (né debba) più pagare. Spesso però le cose evidentemente ovvie stridono amaramente con la burocrazia.

Fatto sta che una decina di giorni fa è arrivata la letterina della mamma che chiedeva l’obolo annuale. 109 euro.

Allora sono andato sul sito indicato nella lettera fino alla pagina delle comunicazioni, ho completato il modulo ed ho specificato che la nonna era morta e quindi non doveva più pagare il canone. L’apparecchio TV l’ha preso un altro abbonato che quindi già paga il suo canone.

Mi è arrivata una mail “manoscritta” (non una risposta automatica) in cui mi si informava che l’abbonamento era sospeso in attesa della comunicazione della data del decesso.

Sono tornato sul sito (l’unico punto negativo è che non si poteva rispondere direttamente alla mail) ed ho mandato l’informazione su luogo e data del decesso dicendomi disponibile a mandare loro copia dell’atto tramite mail o fax.

Stamattina mi è arrivata una seconda mail in cui mi informano che l’abbonamento è stato annullato senza problemi e senza aumento di burocrazia.

In tutta onestà si è trattato di una gradevole sorpresa, poter interagire con una pubblica amministrazione (gli abbonamenti fanno capo comunque all’Agenzia delle Entrate) senza dover perdere una marea di tempo e soprattutto senza doversi spostare.

Che sia l’inizio di una nuova era? Non so, nel frattempo… Viva la RAI.

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Io e la mia compagna non siamo sposati e a causa dell’intromissione vaticana nella politica dello Stato non possiamo avere i PACS come avviene in altri paesi d’Europa.

via Una maestra-suora nella scuola pubblica di mio figlio – UAAR Ultimissime.

Qualcuno spieghi a Roberto e Patrizia che esiste il matrimonio civile che non ha alcun effetto sulla sfera religiosa e che quindi da aspiranti sbattezzati possono fare in tutta tranquillità.

Mi piacerebbe poi sapere se accetterebbero di buon grado un insegnante che “ostentasse” un cappellino della Ferrari, una sciarpa del Milan o, perché no, una maglietta dell’UAAR.

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Inoltre è possibile che in presenza di determinate categorie merceologiche o marchi commerciali gli aventi diritto non rilascino le liberatorie in quanto esistano problemi di diritto morale (ad esempio prodotti petroliferi, alcolici, partiti politici, prodotti igienico-sanitari…)

via Nova24 Ora!: Dieci luoghi comuni sui diritti musicali.

Non vedo il nesso fra diritto morale e prodotti igienico-sanitari. Ci sarebbe il rischio che i presenti pensino che si tratti di un brano che fa cagare?

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