Diciamolo.

Oggi con piu’ calma ho trovato il testo del DDL dei DICO e lo commento da par mio, ovvero qualcuno che non si occupa di normativa abitualmente.

Visto che il Governo fa comunicati stampa e’ ovvio che la normativa si trova sul giornale.

ARTICOLO 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

Non riesco a trova la benche’ minima utilita’ nell’enfatizzare “anche dello stesso sesso”, se non fosse stato espresso il contrario e’ evidente che avrebbero comunque potuto essere dello stesso sesso.

Molto vaga la definizione “vincoli affettivi”, puo’ voler dire tutto o nulla. L’affetto e’ molto vasto.

Non possono essere legati da matrimonio fra di loro o anche con altre persone? Pare fra di loro visto che poi parla di parentela ed affinita’. Dunque uno sposato puo’ dicare con un’altra persona?

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. È fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

Non ho voglia di andare a cercare, vedro’ di trovarlo quando la discussione avanzera’.

3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

Io posso liberamente dire al comune che sono dicato con un’altra persona, poi pero’ devo avvisarlo con raccomandata. Ma non siamo stabilmente conviventi? Non basta che glie lo dica la sera quando torna a casa?

4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.

Quantomeno non si puo’ fare su una convivenza passata o futura.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.
6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti «conviventi».

E vissero tutti felici e conviventi.

ARTICOLO 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:
a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;
b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);
c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

Ok, non puoi dicare con la colf al fine di evadere i contributi, ma perche’ non puoi? Insomma, se puoi sposartela perche’ non puoi dicartela (o dirtela)?

Perfettamente d’accordo sul non dicare con chi ti uccide il coniuge, se non ricordo male vale anche per il matrimonio.

Dunque se uno e’ sposato puo’ sottoscrivere un DICO e se uno ha gia’ un DICO puo’ sottoscriverne un altro?

ARTICOLO 3 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000.
2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

Non sarebbe piu’ semplice controllare la residenza come fa abitualmente la Polizia Municipale?

ARTICOLO 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.

Ferma! Ma se l’assistenza sanitaria era un cavallo di battaglia che rendeva necessari i PACS ora tutto viene demandato alla decisione dei singoli istituti di cura?

ARTICOLO 5 (Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1. Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:
a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;
b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.
2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Ma con una manfrina assurda del genere non si risolveva gia’ la questione fino ad oggi? Che vantaggio c’e’ a questo proposito a sottoscrivere un DICO?

ARTICOLO 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.

2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

Ottima soluzione per la poligamia. La polidicia.

ARTICOLO 7 (Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Quale conto? Se non le parificano al matrimonio sono discriminatorie, se le parificano allora aveva perfettamente ragione chi diceva che dovendo spartire la medesima torta anche con altri soggetti si sarebbe arrivati a penalizzare la famiglia.

Per questo e’ stata usata questa astrusa formula che non dice nulla.

ARTICOLO 8 (Successione nel contratto di locazione)
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Meglio allora cointestare il contratto da subito, si risparmia una legge sui DICO e se schiatta (o se ne va) prima di tre anni puoi continuare ad usare l’appartamento.

ARTICOLO 9 (Agevolazioni e tutele in materie di lavoro)
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

Anche qui le famiglie vanno a perdere una parte dei propri diritti dal momento che si troveranno altri soggetti in graduatoria.

2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.

Vivissimi complimenti al ministro Bindi ed al ministro Pollastrini. Un giro di parole complicatissimo per evitare di dire che i conviventi possono avere una impresa familiare.

ARTICOLO 10 (Trattamenti previdenziali e pensionistici)
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Perche’ decidere oggi se puoi rinviare a tempo indeterminato?

ARTICOLO 11 (Diritti successori)
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.

3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.

Quindi non si tutelano i diritti individuali (per cui il de cuius possa stabilire liberamente a chi lasciare la propria eredita’ ma si complicano ulteriormente le cose.

Ed in caso di un coniuge e piu’ conviventi come viene ripartita l’eredita’?

4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.

La casa rimane al convivente, salvi i diritti dei legittimari, chissa’ che vuol dire.

5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

Quanto paga attualmente il coniuge legittimo?

ARTICOLO 12 (Obbligo alimentare)
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.

Obbligo di pagare gli alimenti, mi sa che molti si lasceranno dopo 35 mesi.

ARTICOLO 13 (Disposizioni transitorie e finali)
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.

Dopo l’entrata in vigore della legge ci sono 9 mesi per mettersi in regola e far partire la convivenza da quando si vuole. Non sarebbe piu’ semplice farlo da quando entrambi hanno la medesima residenza?

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.

Dunque se vieni accusato ingiustamente di aver ucciso il coniuge del convivente per il periodo dalla formulazione dell’accusa al termine del processo non vale ai fini della determinazione della durata della convivenza?

4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella dell’iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

Quale matrimonio?

5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

Se un divorziato sottoscrive un DICO perde gli alimenti? E se un ex-dicato sottoscrive un nuovo DICO?

6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

E con quanto preavviso bisogna informare l’altro che si intende contrarre matrimonio? Se e’ necessario.

ARTICOLO 14 (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Dunque per quest’anno non prevedono spese, per evitare di dire che alla fine le famiglie dovranno tirare fuori qualche soldo in piu’.

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